Il Comune e l’AMAT hanno proposto appello avverso l’ordinanza con la quale il TAR ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’avv. Alessandro Dagnino, legale dei circa 200 cittadini che hanno impugnato le delibere istitutive della ZTL nella città di Palermo.
Dopo l’intervento in giudizio di Confartigianato, che ha incaricato lo stesso difensore dei ricorrenti, anche Confcommercio Palermo decide di intervenire nel giudizio avvalendosi della difesa dell’avvocato tributarista Alessandro Dagnino.
Alla camera di consiglio del 26 maggio 2016, al termine di una lunga discussione tra i legali delle parti, il CGA ha emesso l’ordinanza n. 389 del 2016, con la quale, pur confermando la decisione del TAR in ordine all’apparente fondatezza delle ragioni dei cittadini e la natura fiscale della ZTL, ha riformato l’ordinanza del primo giudice esclusivamente per difetto del presupposto del periculum in mora.
In sostanza, a giudizio del CGA, i ricorrenti hanno verosimilmente ragione, ma devono attendere la decisione di merito, non potendosi provvedere in via di urgenza a sospendere gli atti impugnati.
Nonostante le prime dichiarazioni entusiastiche del Sindaco, che ha infondatamente parlato di vittoria del Comune, leggendo il testo dell’ordinanza emerge chiaramente come il CGA abbia confermato le ragioni dei cittadini.
Questi i tratti salienti dell’ordinanza:
– sul periculum in mora: “il pregiudizio cautelare allegato dai ricorrenti in primo grado, in termini di lesione della loro mobilità, non integra gli estremi della gravità e della irreparabilità, i soli che possono giustificare, a norma dell’art. 55 c.p.a., l’accoglimento della domanda cautelare, tenuto conto del costo della tariffa per singolo automezzo, non superiore ad euro 100 all’anno, e della sua recuperabilità in caso di esito positivo del giudizio di annullamento”;
– sul fumus boni juris:
“che, nella prospettiva del giudizio di merito, è rimesso alla responsabilità dell’amministrazione comunale valutare attentamente se dare immediato avvio alle misure concretamente adottate oppure se – come parrebbe più prudente, secondo un elementare canone di buona amministrazione, in vista dell’udienza già fissata per il 9.11.2016 – verificarne e riesaminarne la piena legittimità alla luce (quantomeno di talune) delle censure del ricorso di primo grado che il Tar ha già delibato favorevolmente, sulla base di rilievi accurati e puntuali;
– che a tal proposito, e in particolare, il riesame dovrà avere riguardo al necessario coordinamento delle misure adottate con altre misure di contenimento delle emissioni inquinanti, non potendo la tariffa per l’accesso alle ZTL risolversi in una surrettizia (ed ulteriore) forma di tassazione locale destinata a tutt’altri fini, né, soprattutto, in un permesso generalizzato, purché a pagamento (cd. road pricing), per l’ingresso nelle ZTL dovendosi al contrario calibrare le eccezioni al divieto di circolazione in tali zone sulla base di esigenze oggettive (quali a titolo esemplificativo la residenza o il luogo di lavoro all’interno delle zone anzidette) che il Comune dovrà individuare e sottoporre al costo delle relative esternalizzazioni;
– che, in tale contesto, non potrà essere omessa la necessaria dimostrazione dell’effettivo potenziamento del trasporto pubblico, a garanzia della circolazione privata non meno che della salute collettiva.
Secondo l’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, legale dei ricorrenti e delle organizzazione di categoria che sono intervenute nel giudizio, “la decisione del CGA conferma, nella sostanza, la fondatezza delle tesi dei ricorrenti in ordine all’illegittima natura tributaria di questa ZTL e invita espressamente il Comune a rivedere le proprie determinazioni. L’ordinanza del TAR viene riformata unicamente per quanto attiene al presupposto del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, in quanto il pagamento dell’importo di 100 euro è stato ritenuto sopportabile e, comunque, rimborsabile dal Comune nel caso di accoglimento del ricorso”.
“Il Comune – prosegue il difensore – dovrà pertanto modificare questa ZTL prima dell’udienza del 9 novembre 2016, a meno di non volere andare incontro a una sicura soccombenza”.
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Si allega l’ordinanza del CGA: Ordinanza CGA 389_2016 ZTL
Di seguito parte della corposa rassegna stampa sull’argomento:
Dal Giornale di Sicilia del 28 maggio 2016
http://livesicilia.it/2016/05/28/figuccia-orlando-ztl-palermo-dagnino_753115/
http://www.palermotoday.it/cronaca/ztl-accolto-ricorso-comune-reazioni.html