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Riscossione Sicilia non ha consentito la rottamazione, la Ctp: “Chi ha versato ha diritto al rimborso di eventuali sanzioni e interessi”

2 Gennaio 2022

La cartella poteva essere rottamata ma Riscossione Sicilia non l’ha consentito. Adesso l’ente di esattoria dovrà rimborsare le sanzioni e gli interessi riscossi e non dovuti. La notizia emerge da un caso recentemente deciso dalla Commissione tributaria regionale e potrebbe riguardare numerosi contribuenti. A causa di una errata interpretazione adottata dall’esattoria, numerosi contribuenti, infatti, potrebbero non esser riusciti ad aderire alla cosiddetta “rottamazione uno” che “copriva” i ruoli consegnati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016. E adesso, chi ha pagato senza rottamazione può chiedere il rimborso di sanzioni e interessi.

Protagonista del caso da cui è stata ricavata questa regola è una contribuente palermitana, difesa dall’avvocato Alessandro Dagnino managing partner di Lexia Avvocati. La contribuente intendeva rottamare una cartella di circa 140mila euro che era stata iscritta al ruolo esecutivo il 20 dicembre 2016 e dunque prima del termine stabilito dalla legge.

Il diniego di Riscossione

Per Riscossione Sicilia, però, la contribuente non aveva diritto alla rottamazione. Due ragioni del diniego. Anzitutto, l’ente di riscossione sosteneva che, sulla base delle risultanze interne all’ente, la “data di trasmissione” del ruolo era quella del 5 gennaio 2017 (quindi oltre il termine di legge). L’esattoria sosteneva inoltre che, in base alle disposizioni che regolano l’attività esattoriale, la “data di affidamento convenzionale” all’Ente di riscossione era quella del 25 gennaio 2017.

L’esattoria ha così respinto la richiesta della cittadina tese a far notare come le date degli atti interni alla pubblica amministrazione non hanno alcun valore nei confronti dei contribuenti. La cittadina ha dovuto spiegare, così, che la cosiddetta “data di affidamento convenzionale” non ha valore in quanto essa segna soltanto il momento il cui responsabilità della gestione del credito fiscale passa in capo all’ente di Riscossione. Al fine di stabilire la rottamabilità del carico l’unica data da considerarsi è, infatti, quella in cui il ruolo veniva “formato e reso esecutivo”, e cioè quella del 20 dicembre 2016.

Il ricorso

Di fronte al muro di Riscossione Sicilia, la contribuente ha deciso di portare avanti la sua interpretazione: ha iniziato a versare spontaneamente le rate della rottamazione, come se fosse stata accolta, e ha presentato ricorso in Commissione tributaria. In primo grado, i giudici hanno dato immediatamente ragione alla cittadina. Ciononostante, Riscossione ha proposto appello. Adesso, anche la Commissione tributaria regionale per la Sicilia, Sezione 12, composta da Baldassarre Quartararo (presidente), Alfio Innocente (relatore), Stefano Puleo (componente), ha confermato le ragioni della ricorrente, affermando un importante principio di diritto: «Il ruolo è stato reso esecutivo ed è uscito dalla sfera di azione dell’ente tributario, passando in quella dell’Agente della riscossione, il 20 dicembre 2016, unico valido dato cronologico cui può affidarsi il contribuente per comprendere se possa rientrare nella sfera dei beneficiari della definizione agevolata».

Il diritto al rimborso

I giudici, pertanto, hanno stabilito non solo che il contribuente può usufruire della rottamazione ma anche che l’Agente della riscossione deve rimborsare eventuali eccedenze incassate. «La sentenza – spiega l’avvocato Alessandro Dagnino – afferma un principio di diritto di portata generale, applicabile anche alle altre rottamazioni. Infatti le circolari che hanno regolato le rottamazioni degli ultimi anni avevano affermato la rilevanza della data di affidamento convenzionale dei ruoli all’Agente della riscossione, anziché della data di esecutività degli stessi. In questo modo – aggiunge -, a migliaia di contribuenti destinatari di ruoli formati a ridosso delle soglie temporali fissate per le rottamazioni è stato impedito di accedere a benefici che invece sarebbero spettati per legge. Questa decisione – conclude Dagnino – sconfessa quindi la prassi dell’Agente della riscossione e apre la strada a eventuali azioni risarcitorie, da parte dei contribuenti che sono stati pregiudicati da circolari contra legem».

Il pezzo pubblicato su Live Sicilia

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