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Ctp tiene in vita il processo sull’estratto di ruolo e annulla pretese fiscali per 360mila euro

4 Giugno 2022

Nulle le notifiche di cartelle a carico del contribuente, per 360mila euro su un totale di 365mila. È questo l’esito di un caso recentemente stabilito dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo su ricorso della ex titolare di un’impresa palermitana, I.G., difesa dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, socio fondatore dello studio legale LEXIA Avvocati.

Oltre che per il fatto oggetto della causa, la sentenza emessa dal collegio giudicante presieduto da Gaetano La Barbera e composto da Francesco Paolo Pitarresi (relatore) e Santo Ippolito è destinata ad avere rilevanza perché, almeno fino a una presa di posizione delle Sezioni unite della Cassazione, si pronuncia su un problema giuridico che minaccia l’esistenza di tanti processi tributari in corso, e cioè sulla possibilità che il giudice si pronunci sull’estratto di ruolo. Una norma del 2021 vieta i ricorsi contro l’estratto di ruolo per il futuro ma non dice nulla sui processi in corso. Come si vedrà, per la Commissione tributaria di Palermo i procedimenti in essere non sono intaccati.

Il caso

Il caso origina dalla richiesta e dal successivo ottenimento, da parte della contribuente, che nel frattempo aveva ceduto l’attività d’impresa, dell’estratto di ruolo sulle sue pendenze a Riscossione Sicilia. Ad aprile 2021 la contribuente scopre che al Fisco risultano 16 pendenze aperte. Nell’elenco c’erano pretese a vario titolo ed entità: dall’imposta sui rifiuti a Irpef, Iva, Irap e addizionali, del valore unitario compreso tra poche centinaia di euro fino a una singola pretesa di ben 308mila euro.

Per la Commissione tributaria provinciale però quasi nulla è dovuto: nove pretese sono state dichiarate nulle o inefficaci e soltanto sette pretese, dal valore complessivo di circa 5mila euro, dovranno essere pagate.

Il tema dell’estratto di ruolo

Il tema centrale, come detto, è quello dell’estratto di ruolo. Esso rappresenta un documento sintetico attraverso cui, su richiesta del contribuente, l’agente della riscossione elenca tutte le pendenze esistenti in capo al cittadino. Con una legge approvata il 17 dicembre 2021 il parlamento ha deciso che gli estratti di ruolo non possono essere impugnati. Ora, se è certo che questa vale per il futuro, gli operatori del diritto si interrogano su cosa avviene per i processi in corso.

Proprio a questo dubbio risponde, con un’articolata motivazione, la sentenza. I giudici spiegano che la norma non è espressamente retroattiva e neanche può essere considerata una norma di interpretazione. Ne “consegue che – si legge in sentenza -, per il principio del tempus regit processum” l’articolo “cui non è stata formalmente attribuita dal Legislatore la (necessaria) valenza di norma interpretativa, non può che trovare applicazione per i giudizi incoati successivamente alla sua emanazione”.

Così, risolta a favore del contribuente la questione processuale, i Giudici tributari hanno esaminato le singole cartelle, rilevando l’esistenza di errori di notifica per ben 360mila euro su 365mila.

La dichiarazione dell’avv. Dagnino

Rende plauso ai giudici “per l’equilibrio e la completezza ed esaustività della motivazione”, l’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, che guida l’area Tax e contabilità pubblica di Lexia Avvocati. “La norma varata dal parlamento – spiega Dagnino – se applicata ai giudizi in corso renderebbe inammissibile circa il 40 per cento dei giudizi in cui si constatano errori di notificazione. Si tratta – conclude – di una norma che peggiora il rapporto fra Stato e contribuente oltre che dai seri dubbi di legittimità costituzionale”.

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