Palermo, 18 maggio 2021 – Secondo Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, avendo ricoperto la carica di liquidatore dell’associazione sportiva, A.G. doveva versare personalmente allo Stato oltre 900mila euro a titolo di imposta sui redditi (Ires), Irap e Iva, per irregolarità contestate all’associazione per gli anni fiscali dal 2011 al 2014. La Commissione tributaria di Caltanissetta, però, ha annullato l’avviso di accertamento perché la pretesa tributaria riguardava l’attività svolta dal precedente legale rappresentante dell’associazione. Inoltre l’associazione si era nel frattempo estinta, e, secondo i giudici, la tesi della corresponsabilità del liquidatore era basata su “elementi di mero sospetto”, non sufficienti a dimostrare l’ingerenza di chi ha liquidato l’ente nella precedente gestione.
Tira un sospiro di sollievo così l’allora liquidatore dell’associazione, che nella causa è stato difeso dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, managing partner di LEXIA Avvocati.
Il caso
Nel 2017 la Guardia di Finanza ha svolto dei controlli nelle palestre gestite da un’associazione sportiva di Caltanissetta. Gli avvisi di accertamento sono arrivati, però, solo dopo un anno dai controlli, quando l’associazione era stata ormai disciolta. Le pretese tributarie oltre che all’ex presidente dell’ente, alla cui gestione erano riferibili le violazioni contestate, sono stati indirizzati al liquidatore, anch’egli ormai ex.
Ad annullare la pretesa fiscale è stata la Commissione provinciale di Caltanissetta composta dai giudici Renato Grillo (presidente), Rita Pullerone (consigliere, relatore), Giuseppe Salvatore Riccobene (consigliere), con sentenza n. 63/2/2021, avverso la quale l’Amministrazione finanziaria ha già proposto appello. Secondo i giudici, «pur essendo legittima, in linea astratta, la notifica di un atto impositivo a un soggetto subentrato rispetto al precedente soggetto investito di una carica sociale di vertice, in concreto deve essere fornita dall’Ufficio idonea dimostrazione che anche il nuovo soggetto si sia ingerito nell’attività negoziale fonte della pretesa erariale».
Il commento
«La Commissione tributaria ha affermato un importante principio – ha commentato l’avvocato Alessandro Dagnino – in base al quale nell’ipotesi di avvicendamento nelle cariche sociali di un’associazione non riconosciuta il nuovo legale rappresentante va esente da responsabilità fiscale nel caso in cui il Fisco non dimostri che egli abbia partecipato alla pregressa gestione dell’ente. Infatti – prosegue il tributarista – nelle associazioni, del debito fiscale risponde solidalmente con l’ente colui che, in nome e per conto dello stesso, ha posto in essere l’attività negoziale concretamente produttiva dell’obbligazione impositiva».
RASSEGNA STAMPA
La notizia è stata oggetto anche di una puntata della rubrica “Diritti e Tributi” tenuta dall’avv. Dagnino su TRM