La Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti ha dichiarato inefficace un sequestro conservativo da oltre 5 milioni di euro a carico di una società a responsabilità limitata e dei titolari delle sue quote. La decisione arriva all’interno di un complesso procedimento per l’accertamento della responsabilità erariale di un imprenditore difeso da Lexia con l’avvocato Alessandro Dagnino, managing partner dello studio, affiancato da un team composto dagli avvocati Ambrogio Panzarella, Martina Abate e Gerlando Palillo.
Accogliendo la tesi proposta dai legali, il collegio ha dichiarato l’inefficacia del sequestro conservativo operato dalla Procura della Corte dei conti poiché in contrasto con l’articolo 78 comma 1 in combinato disposto con l’articolo 74 comma 5 del codice di Giustizia contabile. La norma prevede che il sequestro conservativo diventa inefficace se il deposito dell’atto di citazione, con cui si istaura il giudizio di merito, non avviene entro 60 giorni dall’ordinanza di accoglimento della richiesta di autorizzazione al sequestro.
Nel caso in argomento il Pubblico ministero aveva chiesto una proroga di 45 giorni al deposito dell’atto di citazione, accordato dal giudice designato. La questione giuridica decisa dai giudici contabili è stata collegata alla perentorietà e non prorogabilità del termine di 60 giorni fissato dal codice di Giustizia contabile.
Come apprezzato dalla Corte, la difesa di Lexia ha sottolineato come il termine previsto dall’art. 74, co. 5, c.g.c., “non è assolutamente prorogabile” e la “ghigliottina temporale” che si correla allo ius speciale in argomento si giustifica in base alla ratio legis consistente nell’assicurare agli invitati, destinatari della misura cautelare, la celere instaurazione e definizione del giudizio di merito nonché nel garantire, in ragione della sua gravosità, che la misura cautelare perda efficacia per l’ipotesi di omessa tempestiva formalizzazione della incolpazione da parte del P.M.
“La disciplina ad hoc prevista dall’art. 78 c.g.c. realizza – afferma il collegio nella decisione -, pertanto, un equilibrato ‘bilanciamento degli interessi’ erariali, in funzione dei quali il Requirente richiede la misura cautelare conservativa, ‘con quelli del soggetto passivo del sequestro, la cui grave situazione non può essere protratta oltre una durata rigorosamente limitata’”.
La Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana ha escluso dunque “la plausibilità giuridica di ogni ‘trascinamento’ della durata e degli effetti del sequestro conservativo autorizzato in dipendenza della proroga del termine per depositare l’atto di citazione che il P.M. contabile abbia richiesto ed eventualmente ottenuto”.
“La questione trattata dalla Corte dei conti – osserva l’avvocato Dagnino – è certamente nuova e la decisione contribuisce a fare chiarezza in una materia di complessa interpretazione. Il principio affermato, secondo cui il termine di sessanta giorni è un termine-ghigliottina ai fini dell’efficacia del sequestro, non sensibile alle eventuali proroghe concesse dalla Corte per il deposito della citazione, realizza un giusto equilibrio tra le esigenze di tutela delle casse erariali e quelle di garanzia dei diritti degli incolpati”.