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Annullata pretesa esattoriale di euro 5,2 milioni per mancanza di motivazione sugli interessi applicati. Accolto il ricorso di una società assistita dall’avv. Alessandro Dagnino

12 Luglio 2015

La Commissione tributaria provinciale di Trapani, con un’articolata sentenza depositata il 3 luglio 2015, ha accolto il ricorso proposto da una società per azioni assistita dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, annullando una pretesa esattoriale di oltre 5,2 milioni di euro riportata in un estratto di ruolo nel quale erano indicate numerose cartelle di pagamento emesse tra gli anni 2006 e 2013, alcune delle quali in precedenza rateizzate.

I principi affermati nella sentenza

Tre gli importanti principi affermati nella sentenza:

  1. E’ ammissibile il ricorso innanzi alle Commissioni tributarie per opporsi ai provvedimenti di accoglimento delle istanze di rateizzazione; infatti, “la giurisdizione tributaria si applica a qualsiasi controversia in materia di imposte e tasse e pertanto anche alla concessione di agevolazioni, quali, appunto la rateizzazione, visto che la stessa attiene alla fase della riscossione”; 
  2. Nel caso in cui il contribuente proponga ricorso, la Riscossione Sicilia s.p.a. (omologo siciliano di Equitalia s.p.a.) dovrà produrre in giudizio le prove del credito e quando “dalla lettura della prodotta documentazione (estratti, cartelle ed intimazioni di pagamento) non è assolutamente comprensibile come siano stati calcolati gli interessi”, gli atti esattoriali “sono da ritenere nulli per carenza di motivazione”. 
  3. Nel caso di mancanza di motivazione, anche alla luce della documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, secondo la Commissione, “il giudice tributario deve limitarsi ad una pronuncia di annullamento, senza proseguire ulteriormente l’indagine sulla effettiva sussistenza del debito d’imposta”.

Il caso

Nel caso specifico, la CTP di Trapani ha rilevato che la documentazione depositata dalla società esattoriale “non consente affatto di capire in che modo tali interessi siano stati calcolati, che aliquota sia stata applicata e qual è stato l’inter logico-giuridico alla base della pretesa”.

“La mancanza di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi e dell’aggio – dichiara l’avvocato fiscalista Alessandro Dagnino – è un vizio che si rinviene in modo generalizzato nelle cartelle e nei provvedimenti di rateazione emessi dall’Agente della riscossione”.

Costituisce un importante principio di giustizia, affermato dalla Commissione tributaria provinciale nella sentenza, quello per il quale al contribuente è riconosciuto il diritto di conoscere le modalità di determinazione degli interessi e dell’aggio. Si tratta di somme che possono far crescere notevolmente il debito nei confronti dell’Esattoria e che pertanto possono essere richieste soltanto a fronte di adeguata motivazione.

La rassegna stampa

Da Repubblica Palermo

Da Live Sicilia

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