In base a una recente disposizione di legge (art. 17-bis, comma 9-bis, d.lgs. n. 546 del 1992), «In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione».
Il commento dell’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, managing partner di Lexia Avvocati.