PALERMO – Anche le attività di acquisizioni delle conoscenze e cioè quelle che fanno riferimento “ad un livello basico del processo formativo del soggetto” sono ammissibili al credito di imposta Formazione 4.0. Ad affermarlo è la Corte di Giustizia tributaria di Palermo che nei giorni scorsi ha annullato un atto di recupero del credito di oltre 400mila euro, emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società con sedi in Italia e all’Estero, difesa dallo studio legale LEXIA, con un team coordinato dal Managing partner Alessandro Dagnino e composto dal counsel Antonino Calcò e dall’associate Antonino Spadaro.
Il credito d’imposta, maturato negli anni 2021 e 2022, aveva un valore di 196 mila euro ma con interessi e sanzioni la somma è cresciuta fino a 403mila euro. Per gli uffici del Fisco, però si trattava di un credito inesistente per ravvisata insussistenza dei requisiti di legge. Le attività formative dell’azienda, tese a fare acquisire ai dipendenti le conoscenze per l’uso di processi digitali nella produzione, non avrebbero rispettato un sufficiente livello di complessità da giustificare l’accesso al beneficio fiscale.
Diverso è stato il giudizio del collegio formato da Michele Ruvolo (presidente), Costantino Pillitteri (relatore) e Salvatore Panebianco (componente). Per i giudici, anzitutto, le attività formative finalizzate “all’acquisizione di competenze in materia di cloud computing e di integrazione digitale dei processi aziendali e interfaccia uomo macchina” sono “perfettamente attinenti allo spirito della legge che ha come obiettivo l’informatizzazione ed integrazione digitale delle imprese italiane”.
Valorizzando la previsione normativa della legge che riconosce i crediti “Formazione 4.0” per le attività di “acquisizione delle conoscenze”, i magistrati hanno stabilito, inoltre, che si deve fare “espresso riferimento ad un livello basico del processo formativo del soggetto”.
Nella sentenza, la Corte di giustizia tributaria ha accolto la difesa dei legali dell’impresa anche per le contestazioni riguardanti le relazioni sulle attività formative e sul fatto che non risultava l’incidenza percentuale del costo per la formazione sul totale dei costi per il personale.
Sulla prima questione i giudici hanno ritenuto che le relazioni non fossero generiche e che la legge istitutiva non “contiene indicazioni circa il contenuto descrittivo che dovrebbe avere il documento rappresentativo dell’attività formativa”. Sul tema dell’incidenza percentuale del costo per la formazione sul totale dei costi per il personale, il collegio, constata, invece che questo elemento non può essere un elemento che da solo prova l’inesistenza del credito dato che comunque è stato rispettato il limite di spesa di 300mila euro.