Nel 2011 un’importante pronuncia della Suprema Corte, confermata dalla successiva giurisprudenza, aprì la strada per la proposizione di ricorsi volti a contestare la mancata notifica delle cartelle indicate negli estratti di ruolo rilasciati dall’Esattore (si veda la notizia riportata in questo sito).
In tali giudizi, Equitalia è solita difendersi allegando le copie delle relate di notifica con le quali sarebbero state notificate le cartelle indicate nell’estratto di ruolo contestato.
L’Esattore però non è, solitamente, in grado di depositare in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento che afferma essere stata notificata; ciononostante le Commissioni tributarie ritengono, a volte, sufficiente il deposito del solo estratto di ruolo, completo delle relate di notifica delle cartelle esattoriali.
Con una sentenza pubblicata pochi giorni fa, la Corte di cassazione ha preso posizione sulla validità probatoria dell’estratto di ruolo formato dall’Agente della riscossione, confermando la pronuncia del Giudice di merito, il quale aveva ritenuto che l’estratto di ruolo e le copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento non fossero idonei a dimostrare in giudizio il diritto di credito esattoriale.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “non risulta scalfita da coerente critica la statuizione del giudice di merito, ove ha osservato che è proprio la nozione di estratto di ruolo, riproduttiva di una o più parti della cartella esattoriale, eliminate a discrezione della parte attestatrice e che però se ne vuole avvalere in giudizio, a precluderne la forza probatoria in punto di notifica della più ampia cartella”.
In altri termini, secondo la Cassazione, l’estratto di ruolo — in quanto, per definizione, consiste in una riproduzione solo parziale della cartella esattoriale — non possiede la stessa forza probatoria della cartella vera e propria.
Dalla sentenza si evince inoltre che l’estratto di ruolo può avere efficacia probatoria piena soltanto se contiene “tutte le indicazioni obbligatoriamente prescritte dall’art. 25 del d.P.R. n.602 del 1973”, “cui si possono aggiungere”, secondo la Cassazione, “gli elementi di cui al D.M. 3.9.1999, n. 321”.
Tra le informazioni che non sono solitamente riprodotte nell’estratto di ruolo, ma che per legge costituiscono contenuto minimo della cartella di pagamento, si segnalano:
- l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
- l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo e, nel caso in cui l’iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.
La sentenza in commento sembra, pertanto, aprire nuove possibilità per la tutela dei diritti del contribuente in materia di riscossione esattoriale.