Con una importante sentenza depositata il 7 giugno 2013 la Commissione tributaria provinciale di Palermo, Sezione 6^, presidente Laurino, relatore Ippolito, componente Conti, ha annullato una cartella di pagamento di circa 471 mila euro, ritenendo che “la struttura societaria” dell’esattoria “appare conforme ai dettati normativi che regolano la composizione della società di riscossione e la partecipazione pubblica nelle stesse a partire dal 1 settembre 2012, data successiva a quella di notifica (10 maggio 2012) della cartella esattoriale impugnata”.
La ricorrente, difesa dall’avv. prof. Alessandro Dagnino, aveva contestato la qualifica di Agente della riscossione della SERIT Sicilia s.p.a. (oggi Riscossione Sicilia s.p.a.), rilevando che, in base a una visura camerale al 31 marzo 2011, la società, pur essendo scaduto il periodo transitorio previsto dalla legge, non risultava interamente in mano pubblica. Il legale dell’esattoria aveva genericamente contestato l’affermazione della contribuente, omettendo però di fornire la prova della partecipazione pubblica totalitaria della società di riscossione.
Da qui la decisione di accogliere il ricorso annullando la cartella di pagamento.
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Di seguito il link all’articolo comparso sul quotidiano on line Live Sicilia (www.livesicilia.it).
Si allega anche l’articolo in versione pdf.