Attenzione alla relata di notifica delle cartelle di pagamento. Se la data e il nome del notificatore sono illeggibili, la cartella è invalida e il ricorso può essere proposto senza scadenza. Il controllo va fatto sull’originale della cartella consegnata al contribuente e non hanno alcun valore le copie conservate dall’Agente della riscossione.
Lo stabilisce una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, Sezione 10, presieduta da Giuseppe Caiozzo, relatore Diego Gattuccio e Componente Emanuele Nicolosi, depositata lo scorso 1° luglio.
L’effetto pratico del principio enunciato dai Giudici tributari è che chi abbia ricevuto una cartella nella quale non sia leggibile la data di consegna potrebbe proporre ricorso in qualunque momento, e non solo entro i termini di legge, ottenendo la dichiarazione di giuridica inesistenza dell’atto. All’origine del procedimento quattro cartelle di pagamento, del valore complessivo di quasi 75.000 euro, emesse dalla Serit, nei confronti di una signora di Palermo, difesa dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino.
Il ricorso è stato accolto e l’Agente della riscossione (Riscossione Sicilia s.p.a., in precedenza SERIT Sicilia s.p.a.) condannato al pagamento delle spese di giudizio, pari a 1.000 euro.
I Giudici, in accoglimento della tesi del legale, hanno rilevato che nelle copie delle cartelle che erano state consegnate al contribuente «non risultano indicate né la data della consegna né la firma del messo notificatore, né quella del soggetto a cui sono state notificate». In questa ipotesi — che è molto frequente — secondo la Commissione tributaria, «la notifica delle cartelle di pagamento è da ritenersi inesistente» e pertanto «il ricorso può essere proposto in ogni momento», cioè anche oltre l’ordinario termine di sessanta giorni decorrente dalla data della notifica, data che infatti non è possibile conoscere.
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Si allegano:
L’articolo pubblicato su Il Giornale di Sicilia del 12 luglio 2013;