Il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo spettava. La Corte di Giustizia tributaria di Palermo ha annullato un avviso di accertamento di oltre un milione a carico della Mondialpol Security difesa dall’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, socio confondatore dello studio Lexia Avvocati, con un team formato dagli avvocati Antonino Calcò e Claudio La Valva, associati dello stesso studio.

I giudici tributari hanno rigettato la pretesa dell’Agenzia delle entrate che con l’atto richiedeva la restituzione dei crediti di imposta utilizzati dall’operatore economico del settore della vigilanza negli anni 2018, 2019 e 2020.

Per l’Agenzia sarebbero mancati i requisiti per ottenere il credito. La Mondialpol Security aveva, infatti, portato in deduzione le attività di sviluppo del Gps come sistema di geolocalizzazione delle guardie giurate previsto da un progetto di ricerca redatto dalla stessa società e dall’Università di Palermo. Per l’amministrazione finanziaria, però, questa attività non dava diritto al credito perché le spese per la loro realizzazione difetterebbero dei requisiti di “novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e riproducibilità” e rappresenterebbero “mere attività tese all’incremento della competitività dell’azienda attraverso processi più efficaci ed efficienti” non apportando “alcun contributo all’avanzamento delle conoscenze generali e quindi al beneficio per l’intera economia che dovrebbe qualificare, invece, un’attività di ricerca e sviluppo”.

Alla base di questa interpretazione degli uffici erariali sono state addotte circolari ministeriali e dell’Agenzia delle entrate. Documenti tutti non pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e dei quali non può pertanto presumersi la legale conoscenza da parte dei cittadini. Inoltre, l’atto di recupero si basava sul cosiddetto “Manuale di Frascati”, una sorta di “bibbia” in tema di ricerca e lo sviluppo che, però, secondo la Corte di Giustizia tributaria palermitana, non ha la “‘valenza generale che il Mise e l’Agenzia delle Entrate gli vorrebbero attribuire”.

Ricostruendo il quadro normativo delle norme legislative e secondarie pubblicate in Gazzetta, il Collegio, composto da Carlo Lo Monaco (presidente e relatore), Santo Ippolito e Salvatore Bona (giudici componenti), ha giudicato, quindi, del tutto corrispondenti ai requisiti di legge le spese portate in detrazione. Per i giudici, in particolare, ritenere che per i crediti di ricerca e sviluppo le uniche attività ammissibili debbano essere quelle “per il superamento di un ostacolo o un’incertezza scientifica o tecnologica non superabile con le conoscenze e le capacità già disponibili” è in aperto contrasto con la lettera della legge “perché – così si legge in sentenza – questa lettura della norma restringerebbe irragionevolmente la platea degli aventi diritto al credito d’imposta solo ad un ristrettissimo numero di istituzioni o enti di ricerca scientifica e/o tecnologia innovativa, di caratura internazionale, capaci di superare ‘ostacoli’ o ‘incertezze’ non superabili ‘con le conoscenze e le capacità già disponibili’ addirittura nell’ambito dell’intero panorama delle conoscenze scientifiche e tecnologiche mondiali”.

Quanto alla contestazione sull’assenza di novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e riproducibilità, inoltre i giudici sottolineano come l’Agenzia abbia formulato la contestazione in modo generico, senza richiedere il parere tecnico del Mise, come consentito dalla legge. Gli uffici così hanno emanato un provvedimento viziato da una motivazione insufficiente.

“La pronuncia del Corte di giustizia tributaria è particolarmente innovativa – commenta l’avvocato tributarista Alessandro Dagnino – in quanto, ricostruendo il quadro delle regole in vigore, i giudici non riconoscono efficacia vincolante ai tanti atti delle amministrazioni pubbliche che spesso vengono citati negli atti di recupero dei crediti d’imposta e che hanno finito per restringere, contro lo spirito della legge, le tipologie di attività di Ricerca e sviluppo agevolabili, limitandole alle innovazioni di livello globale. Si chiarisce, infatti, che l’innovazione deve essere intesa a livello di singola azienda e si apre così una strada importante per la contestazione da parte delle imprese di numerosi atti di recupero dei crediti fondati su meri atti di indirizzo dell’Amministrazioni, privi di forza di legge”.

Rassegna stampa

La notizia pubblicata su MilanoFinanza

La notizia pubblicata su Live Sicilia

La notizia pubblicata su Palermo Today

La notizia pubblicata sul Giornale di Sicilia