Con il ricorso proposto da circa 200 cittadini – spiega l’avv. Alessandro Dagnino, legale dei ricorrenti – è stata chiesta al TAR Sicilia l’emissione una sentenza di annullamento dei provvedimenti istitutivi della ZTL nel Comune di Palermo.

In via preliminare, nella more cioè dell’emissione della sentenza, i ricorrenti hanno chiesto ai Giudice amministrativi di sospendere l’efficacia esecutiva degli atti impugnati.

Presupposti di legge per la sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati sono:

– il fumus boni juris, cioè l’apparente fondatezza del ricorso;

– il periculum in mora, cioè il pericolo che i provvedimenti impugnati cagionino ai ricorrenti un danno grave e irreparabile.

Il TAR Sicilia, con l’ordinanza del 6 aprile 2016, ha accolto l’istanza di sospensione presentata dall’avvocato Alessandro Dagnino, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti.

Questa la motivazione sul fumus boni juris:

“CONSIDERATO … che, pur nella consapevolezza del carattere non assoluto del diritto alla mobilità veicolare con mezzo privato (se posto in legittima e coerente comparazione con interessi e valori antagonisti), appaiono assistiti da sufficiente fondatezza i seguenti profili di censura dedotti in ricorso:

l’illogicità della scelta di introdurre contestualmente le due ZTL 1 e 2, laddove nel Piano generale del traffico era prevista l’implementazione progressiva di tali zone (in particolare, quanto alla ZTL2, se ne subordinava la sua attivazione al “consolidamento dell’assetto del sistema di trasporto pubblico urbano”);

la mancata dimostrazione della effettiva necessità di introdurre un sistema di tariffazione per il raggiungimento degli obiettivi del Piano del traffico (come richiesto dalle direttive ministeriali che regolano la materia), potendosi curare le esigenze di controllo della circolazione e di tutela ambientale, in tesi, con misure limitative della circolazione prive di carattere oneroso;

l’insussistenza – nonostante affermazioni meramente programmatiche di segno contrario, genericamente riportate e non adeguatamente comprovate – di concrete misure di potenziamento del trasporto pubblico, tali da compensare il prevedibile aumento del fabbisogno di ricorso a mezzi alternativi di spostamento”.

Pertanto, il TAR ha dichiarato di ritenere verosimilmente fondati tre dei motivi di ricorso e, trattandosi di decisione cautelare, non ha ritenuto necessario esaminare gli ulteriori motivi proposti dai ricorrenti.

I Giudici amministrativi hanno anche condiviso la tesi dell’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, secondo la quale una ZTL come quella adottata dal Comune di Palermo ha natura sostanzialmente fiscale e si pone perciò in contrasto con la legge, la quale concepisce la  ZTL come disincentivo all’uso del mezzo privato e non come mezzo per alimentare le casse dei Comuni. Secondo la legge, in sostanza, il pass dev’essere congegnato in modo da scoraggiare l’uso delle auto, rendendo più conveniente il mezzo pubblico.

Questo il passaggio dell’ordinanza:

“ATTESO che le concrete modalità di atteggiarsi dell’imposizione tariffaria e l’ampio perimetro di delimitazione dell’area individuata costituiscono un serio indizio della natura di sostanziale imposizione fiscale di tale tariffa;

VISTA la costante giurisprudenza per la quale la tariffa per l’accesso a una ZTL può costituire non già una mera una tassa di scopo per l’uso del mezzo di trasporto privato, ma solo uno strumento (ulteriormente) disincentivante del traffico veicolare (evidentemente in presenza di plausibili alternative praticabili dall’utenza)”.

Passando all’esame del periculum in mora il TAR ha osservato:

“che nel bilanciamento dei contrapposti interessi debba darsi prevalenza a quello dell’utenza a non subire una ingiustificata – in quanto posta da un provvedimento illegittimo – compressione del proprio diritto alla mobilità”.

In sostanza, secondo i Giudici, l’attivazione della ZTL, in mancanza di un’adeguata alternativa di trasporto pubblico comprimerebbe gravemente e irreparabilmente il diritto dei cittadini alla mobilità.

Si tratta del primo caso in Italia – osserva l’avv. Alessandro Dagnino – in cui viene affermata la natura fiscale di una ZTL.

La decisione del TAR Sicilia è, perciò destinata a “fare giurisprudenza”, in quanto potrebbe costituire un importante precedente per analoghi ricorsi in altre città italiane, come già la stampa inizia a segnalare:

http://www.valledaostaglocal.it/2016/05/04/leggi-notizia/argomenti/viabilita-e-mobilita/articolo/a-palermo-il-tar-sospende-le-ztl-cosa-succede-ad-aosta.html