La Corte di Cassazione ha respinto che il ricorso del Comune di Palermo aveva promosso contro la società APCOA, concessionaria del servizio di gestione della sosta a Palermo. Con il processo, la società mantovana, si era opposta al’intimazione di pagamento della TARSU da parte del Comune, ricorrendo davanti ai giudici tributari affidandosi alla difesa dell’avvocato tributarista professor Alessandro Dagnino.

Oggetto della controversia era in particolare il pagamento della Tarsu del 2011, per 437.605 euro. Il calcolo era stato effettuato dall’ufficio tributi per l’occupazione degli stalli nelle zone P2, P4, P19 e P20. Con la decisione, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la posizione prospettata dalla difesa dell’Apcoa. Come si legge nel ricorso “le aree gestite dall’Apcoa per conto del Comune non erano suscettibili di produrre rifiuti tassabili, essendo soggette a spazzamento e non a conferimento, e la Tarsu è un tributo che corrisponde al pagamento del servizio reso; ed inoltre che nel caso di specie non esisteva alcun obbligo giuridico atteso che l’area era soggetta a spazzamento, il cui costo era pagato da tutti i cittadini, la richiesta di pagamento della Tarsu rappresentava una duplicazione di entrate per la medesima causale”.

“Il Comune – si legge nella sentenza della Suprema Corte – ha affidato al concessionario solo la gestione del servizio di sosta tariffata e non anche la concessione o la detenzione dell’area. Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato”

 

RASSEGNA STAMPA

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