Importante sentenza della C.t.p. di Palermo in materia esattoriale.

Con sentenza del 9 gennaio 2012 la Commissione tributaria provinciale di Palermo, accogliendo il ricorso di un contribuente assistito dall’Avvocato fiscalista Alessandro Dagnino, ha sancito un importante principio in materia di cartelle di pagamento.

I Giudici tributari hanno affermato che la cartella esattoriale impugnata è giuridicamente inesistente e quindi non produce effetti:

1. Perché la relata di notifica, nella copia consegnata al contribuente, risulta non compilata e non sottoscritta dal messo notificatore;

2. Perché la relata di notifica è apposta sul frontespizio della cartella, anziché nell’ultima pagina della stessa (in calce).

Dal tenore della sentenza si evince che ciascuna di queste due ragioni viene ritenuta sufficiente per l’accoglimento del ricorso ed a nulla è valso che la SERIT Sicilia s.p.a. abbia prodotto in giudizio la copia delle relata di notifica debitamente compilate, dovendo farsi riferimento all’originale della cartella consegnato al contribuente e dallo stesso allegato al ricorso, che risultava del tutto illeggibile.

Ma quel che è più importante è che i vizi in questione sono stati ritenuti talmente gravi da determinare non solo l’annullabilità della cartella (il che implicherebbe la necessità di proporre  ricorso entro 60 giorni dalla notifica della stessa), ma addirittura la “giuridica inesistenza”, il che comporta che la cartella è impugnabile in ogni momento.

La SERIT Sicilia s.p.a., Agente della riscossione che aveva emesso l’atto, è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.

“Seguendo questi principi, tutti i contribuenti che sono in possesso di cartelle con relate illeggibili, ovvero apposte sul frontespizio” — dichiara l’Avv. Dagnino, che ha curato il ricorso — “potrebbero contestare la pretesa esattoriale in ogni momento, dunque senza scadenza”.

L’Avvocato tributarista, osserva che “i vizi in questione si presentano in numerosissimi casi. Solo di recente, ad esempio, la SERIT ha iniziato ad apporre le relate in calce alle cartelle. E capita frequentemente di vedere relate illeggibili”.

Pur condividendosi il principio che è necessario pagare i tributi, deve ribadirsi che l’obbligo di operare secondo le disposizioni di legge non vale solo per il contribuente, ma vale anche per l’esattore.

Si veda l’articolo pubblicato sulla rivista Fisco e Diritto, con nota dell’Avvocato Alessandro Dagnino, ove è anche pubblicato il testo della sentenza.

Si veda anche l’articolo comparso sul Giornale di Sicilia del 20 gennaio 2012.

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