Importante successo giudiziario di un CTD (Centro Trasmissione Dati) di Latina in materia di imposta unica sui concorsi e le scommesse.

Con due sentenze gemelle, depositate il 25 febbraio 2014, la Commissione tributaria provinciale adita ha confermato la fondatezza della tesi sostenuta da un CTD affiliato ad una società avente sede in un paese membro dell’Unione europea, che era titolare di regolare concessione nel paese di origine.

Il Giudice tributario ha ritenuto che l’Imposta Unica italiana è dovuta soltanto per le scommesse che vengano accettate nel territorio dello Stato.

Essa non è, pertanto, dovuta, per difetto del requisito della territorialità, nei casi in cui, come dimostrato in giudizio, l’accettazione della scommessa avvenga nel paese membro in cui ha sede il concessionario, precisando che il CTD non effettua alcuna gestione del gioco e non accetta le scommesse, limitandosi a un’attività di trasferimento dei dati delle scommesse per conto del concessionario.

Secondo l’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, difensore di numerosissimi CTD in tutto il territorio nazionale ed esperto in materia di Imposta Unica, queste decisioni confermano la validità delle tesi che sono state formulate in altri contenziosi e dimostrano la regolarità fiscale dei centri e l’illegittimità degli accertamenti fiscali eseguiti dell’AAMS in molte parti d’Italia.