Accolto un ricorso proposto da un imprenditore palermitano, assistito dall’Avv. Alessandro Dagnino. La Serit perde una controversia da 890 mila euro.

La settima sezione della Commissione tributaria provinciale di Palermo, Presidente Cassata, relatore Sciacchitano con una recentissima sentenza ha accolto il ricorso presentato da un imprenditore palermitano, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandro Dagnino, affermando un principio importante quanto innovativo, che potrebbe avere una portata molto generalizzata:

la cartella di pagamento priva della sottoscrizione autografa del funzionario responsabile dell’adozione dell’atto è giuridicamente inesistente.

Non è dunque sufficiente l’indicazione a stampa della dicitura “SERIT Sicilia s.p.a.”, comunemente presente nelle cartelle di pagamento, ma occorre la firma autografa di chi a redatto l’atto (soggetto normalmente distinto dal responsabile del procedimento).

I Giudici tributari, nell’accogliere la tesi del tributarista Dagnino, hanno affermato che la firma della cartella, avendo questa natura di atto amministrativo, “assume caratteri di essenzialità dell’atto in ogni stadio del procedimento”; inoltre, essendo la cartella assimilabile all’atto di precetto “l’originale e le copie vanno firmate a pena di nullità”.

L’Avvocato fiscalista Alessandro Dagnino sottolinea la rilevanza della sentenza, poiché “la prassi della SERIT Sicilia non prevede la firma delle cartelle”. Prosegue: “Pur tenendo conto che le tasse vanno pagate, il contribuente ha diritto di ricevere dall’Agenzia delle entrate, dall’Agente della riscossione e in genere, da tutti gli uffici fiscali, atti non generici, debitamente motivati e sottoscritti, nei quali devono essere riportate in modo chiaro le somme da pagare e le relative causali”.

“Trattandosi di nullità e non di semplice illegittimità, il vizio di omessa sottoscrizione può essere fatto valere in ogni tempo, anche oltre il termine per proporre ricorso, fissato normalmente in sessanta giorni dalla data di notifica della cartella”.

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Alla sentenza in esame ha dato ampio risalto il Giornale di Sicilia, con un primo articolo qui disponibile in pdf e con un secondo articolo.

Si veda anche l’articolo pubblicato su Live Sicilia

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