Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, è stata data attuazione anche in Italia alla direttiva comunitaria 2010/24 in materia di riscossione di tributi e dazi all’interno dell’Unione Europea.

Viene, dunque, posto un ulteriore tassello nell’ottica della costruzione di un ordinamento fiscale integrato a livello europeo.

Il decreto, infatti, detta “le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in altro Stato membro” (art. 1), le quali troveranno applicazione nel nostro paese a far data dal 14 settembre 2012 ma con efficacia retroattiva per tutte le procedure di recupero avviate a decorrere dall’1 gennaio 2012.

Il procedimento avverrà sulla base di un titolo esecutivo uniforme che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), “riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l’esecuzione nello Stato membro adito”, mediante un modulo di notifica che costituirà l’unica base per l’esperimento dell’attività di riscossione e l’emissione delle consequenziali misure cautelari.

Il decreto definisce, inoltre, l’organizzazione dell’Amministrazione finanziaria italiana, designando gli uffici di collegamento nazionali abilitati a formulare e ricevere le domande di mutua assistenza, e disciplina l’assistenza per il recupero dei crediti, l’assistenza per l’adozione di misure cautelari e l’assistenza per le richieste di notifica.

La portata delle norme è di particolare rilievo, essendo riferita “ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione”.

Restano, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della nuova procedura di riscossione i contributi previdenziali, le multe, come pure qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale.

L’attività di esecuzione rimane affidata agli Agenti della riscossione, i quali, nel rispetto della normativa nazionale, potranno anche iscrivere l’ipoteca esattoriale ex art. 77 del DPR 602/73.

Viene fatta salva, ovviamente, la possibilità per il contribuente di contestare il credito dinanzi all’Autorità fornita di giurisdizione dello Stato membro richiedente.

La promozione dell’azione giudiziale comporta la sospensione della procedura di riscossione sino alla decisione della stessa.

Per quanto attiene alla prescrizione dei crediti, l’art. 13, comma 4, stabilisce che sia “regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti”.

R.S.

Tagged with: